PRIVACY - Il decreto legge "Sviluppo" n. 70/2011 e novità in tema di "Legge Privacy"
Il decreto legge Sviluppo n. 70/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 13 Maggio 2011, ha introdotto talune novità e modifiche, provvisoriamente esecutive, al D. Lgs. 196/2003 (così detta "legge Privacy"), che si riepilogano di seguito.
Gestione dei curricula in azienda. In caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell'eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro, l'azienda è tenuta a rilasciare l'idonea informativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, al momento del "primo contatto con i candidati". Concretamente, rispetto alle precedenti disposizioni di legge, viene variato il momento in cui nasce l'obbligo di rilascio dell'informativa. In virtù di un'apposita deroga, non necessita poi richiedere il consenso, anche se il curriculum dovesse evidenziare dati sensibili del candidato.
Rapporti fra imprese. Se l'azienda tratta dati personali riferiti ad altre aziende (persone giuridiche), esclusivamente per finalità amministrativo-contabili, non è necessario rilasciare l'informativa e richiedere il consenso al trattamento dei dati. oncretamente, non sono apportate significative modifiche alle precedenti disposizioni di legge poiché già in passato, per finalità amministrativo-contabili, non necessitava la raccolta del consenso. È ancora necessario continuare a rilasciare l'informativa nel momento in cui i dati fossero trattati per ulteriori finalità rispetto a quelle amministrativo-contabili o nel momento in cui i clienti/fornitori fossero persone fisiche. Permane l'obbligo di rilasciare l'informativa anche in caso di "comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili".
Documento programmatico sulla Sicurezza Per le società che a seguito di una scrupolosa verifica periodica, appurino di trattare soltanto dati personali non sensibili e come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato Documento Programmatico sulla Sicurezza, può essere sostituita dalla stesura di un'apposita autocertificazione, resa necessariamente dal Titolare del trattamento (non è ammesso che l'autocertificazione sia redatta dal "Responsabile Privacy"), ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si sancisce di trattare soltanto i dati di cui sopra e di aver introdotto all'interno dell'azienda tutte le misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B al D. Lgs. 196/2003. È molto importante ricordare che l'autodichiarazione mendace espone il Titolare del trattamento a responsabilità penale.
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